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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 38

(modificati rubrica, commi 1, 2, 4 e 5 e abrogati commi 6 e 7 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4, modificato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 21 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione delle caratteristiche della struttura in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle ... dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Regione, compilati in modo incompleto o non contenenti gli elementi essenziali identificati dalla Regione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli esposti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. abrogato.
7. abrogato.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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