Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive
1.
Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.
2.
I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
4.
Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'articolo 28.
5.
Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia
in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
6.
Sono strutture ricettive alberghiere:
b)
le residenze turistico-alberghiere;
7.
Sono strutture ricettive all'aria aperta:
8.
Sono strutture ricettive extralberghiere:
d)
i rifugi escursionistici;
f)
le case e appartamenti per vacanza.
9.
Altre tipologie ricettive:
a)
appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b)
strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
c)
aree attrezzate di sosta temporanea;
c bis)
aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici;
d)
attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e)
strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla
legge regionale 31 marzo 2009, n. 4
(Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).