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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 18
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 (Cap. 73140), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

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