LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 36
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004, le parole
<<per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti parole: <<per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 13>>
2.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, la frase iniziale:
<<La promozione del sistema è affidata ad un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e più in generale alle disposizioni del presente Capo, sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica,>>
è sostituita dalla seguente: <<La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica,>>
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.