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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 5
Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, in attuazione della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa) ed ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L. R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del Bilancio pluriennale 1987-1989) che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, sono ridotte di Euro 2.440.348,07 a valere sul Capitolo 18877 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6430 - Sviluppo della proprietà coltivatrice diretta singola e cooperativa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

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