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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 15
Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.2.3.21020 - Valorizzazione dell'associazionismo sociale sono ridotte per gli importi sottoindicati:
a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento ( art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)" Euro 193.575,67;
b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 ( art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)" Euro 279.923,39;
c) Cap. 57699 "Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate ( art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)" Euro 421.261,48.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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