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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 1
Sviluppo della società dell'informazione
1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e per gli scopi e le attività di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici ( L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19
Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - Comunicazione pubblica ( art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2004: Euro 40.000,00
Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale ( art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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