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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 21
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti, considerati di grande rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale, volti alla costruzione, al recupero ed al restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali, compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna Città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna); a tal fine, è disposta per l'esercizio 2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.850.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di Euro 649,18 a valere sul capitolo 70716 afferente alla U.P.B. indicata al comma 1.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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