LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
a) Cap. 16332 | "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione ( art. 26, comma 2, lett. a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)" | |
Esercizio 2004: | Euro 135.000,00 | |
b) Cap. 16400 | "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. E), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)" | |
Esercizio 2004: | + Euro 1.000.000,00. |
Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.
Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:
"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."