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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 26

(già aggiunto comma 3 bis da art. 40 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, poi abrogato comma 5 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28, modificato comma 4 da art. 13 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, poi sostituito intero articolo da art. 9 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, successivamente sostituito comma 2 e abrogati commi 3-8 da art. 15 L.R. 29 luglio 2021, n. 8 e modificato comma 2 da art. 4 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
1. L'Agenzia di Informazione e Comunicazione, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come strutture speciali ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 43 del 2001.
2. Al personale regionale a tempo indeterminato e determinato, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro di Comparto applicabile alla generalità dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna. Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale... di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso le agenzie e gli enti regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettere b) e c), della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
8. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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