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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 105 del 29 luglio 2004

Art. 12
Esumazioni ed estumulazioni
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

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