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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 105 del 29 luglio 2004

CAPO I
Funzioni regionali e provinciali
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le forme previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
d) può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.
2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.
2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

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