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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 11

(modificato comma 3 da art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)

Cremazione
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. ...
4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.
5. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

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