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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 8
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

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