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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO II
Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali
CAPO I
Funzioni regionali e provinciali
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le forme previste dall' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
d) può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.
2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.
2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 4

(abrogato comma 5 da  art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, successivamente sostituita rubrica e aggiunto comma 4 bis da art. 27  L.R. 14 giugno 2024, n. 7 )

Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
4 bis. I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell’articolo 6, all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 bis.
5. abrogato
Art. 5

(sostituito comma 2 da art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)

Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
Art. 6

(modificata lett. b comma 1 da art. 28  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13;
b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14  e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis.
2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.
Art. 7
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

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