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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 5
Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

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