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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

Art. 5
Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunità montane definiscono i contenuti della proposta di intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini e provvedendo alla consultazione delle autorità di bacino, degli enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di bonifica, dei consorzi forestali o loro strutture aggregative e dei gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza sia della popolazione residente, sia della superficie del territorio interessato, e con l'assenso unanime espresso dalle seguenti amministrazioni:
a) Comunità montana o Comunità montane associate per la promozione dell'intesa;
b) Province competenti per l'ambito territoriale;
c) Regione.
3. L'intesa istituzionale è attuata mediante gli accordi-quadro di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.

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