LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004
Art. 7
Partecipazione della società civile
1. Le Comunità montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione.