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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 9

(sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10 , poi aggiunto comma 4 bis. da art. 12 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito da art. 34 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi sostituito comma 3 da art. 7 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
a) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;
2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

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