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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria
nelle zone montane
1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26(Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;
b) società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettere a) e b) della legge 9 maggio 1975, n. 153(Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni;
c) società di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell' articolo 12, comma sesto, lettera c) della legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni; nelle società in accomandita per azioni deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per cento dei soci accomandatari;
d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203(Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell' articolo 12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.

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