LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 giugno 2008, n. 10 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 luglio 2020 n. 3 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Art. 2
(sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Conferenza per la montagna
1.
La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, è costituita dai presidenti delle Comunità montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 4, e dal presidente della Regione, o dai loro delegati.
2.
La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis.
3.
Il presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.