Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Art. 9
Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna.
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
a) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell' articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;
b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell' articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 Sito esterno(Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri: 1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane; 2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

Espandi Indice