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Documento vigente: Testo Originale

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TITOLO II
Programmazione negoziata per lo sviluppo della montagna
Programma triennale di investimento
1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.
2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).
3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.
4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell'Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.
5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all'Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.
Procedimento per l'accordo-quadro
1. abrogato.
Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. abrogato.
Art. 7

(prima modificato comma 1 da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, infine abrogato articolo da art. 56 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Partecipazione della società civile
1. abrogato.

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