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Documento vigente: Testo Originale

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TITOLO III

(prima sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, in seguito modificata rubrica titolo III da art. 7 L.R 31 luglio 2020 n. 3)

Finanziamenti regionali ... per gli interventi di sviluppo della montagna
Art. 8

(sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 12 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito da art. 34 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi sostituito comma 3 da art. 7 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

(in seguito modificata lett. a) comma 2 da art. 7 L.R. 20 maggio 2021, n. 5, poi modificati comma 1, comma 3 lettera b) e aggiunta lettera b bis al comma 3 da art. 4 L.R. 29 luglio 2021, n. 8)

Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi ... per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell' articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97(Nuove disposizioni per le zone montane).
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;
b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.
3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:
a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;
b) al finanziamento di interventi di investimento volti a promuovere l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il suolo dal suo consumo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.  
b bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani.
4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.
Art. 9
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
a) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell' articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;
b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell' articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 Sito esterno(Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri: 1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane; 2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.
Art. 10

(sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 12 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito da art. 34 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi sostituito comma 3 da art. 7 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

(successivamente articolo sostituito da  art. 7 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)

Destinazione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna
1. Le risorse del Fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) una quota fino al 100% quale contributo alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale;
b) la restante quota è conferita al Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.
2. Una percentuale massima del 20% del Fondo nazionale per la montagna può essere conferita al Fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Le percentuali di riparto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e 27 marzo 1972, n. 4).

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