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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 3 bis

(già inserito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, poi abrogata lett. c) comma 1 da art. 12 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito comma 1 da art. 32 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Programma regionale per la montagna
1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma;
c) e attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.
2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorità e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attività di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3(Riforma del sistema regionale e locale).
4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) le modalità di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;
b) le modalità di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'Assemblea legislativa regionale.
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.".

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