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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 8

(sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 12 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito da art. 34 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi sostituito comma 3 da art. 7 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

(in seguito modificata lett. a) comma 2 da art. 7 L.R. 20 maggio 2021, n. 5, poi modificati comma 1, comma 3 lettera b) e aggiunta lettera b bis al comma 3 da art. 4 L.R. 29 luglio 2021, n. 8)

Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi ... per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell' articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97(Nuove disposizioni per le zone montane).
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;
b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.
3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:
a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;
b) al finanziamento di interventi di investimento volti a promuovere l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il suolo dal suo consumo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.  
b bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani.
4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.

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