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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'allegato I della direttiva 96/61/CE e nell'allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

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