LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 372 del 1999 , delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999 , nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.
Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999 . Essa, inoltre, deve descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del 1999 , nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore, l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo annuncio dell'avvenuto deposito.
Art. 9
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma scritta, osservazioni alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il procedimento.
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
Art. 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, è reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo territoriale nonché in relazione all'esercizio delle lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'impianto.
8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello sportello unico, o, in assenza di esso, direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.
10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 .
11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .