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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 13
Poteri sostitutivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.

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