LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004
INDICE
Art. 6 - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 7 - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 8 - Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 9 - Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
Art. 10 - Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
Art. 11 - Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'allegato I della direttiva 96/61/CE e nell'allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999 , ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
Art. 3
Autorità competente
1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
Art. 5
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999 , fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ), articoli 6, 12, 15, e 17 e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), articolo 122;
b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), articolo 45 e 46 e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;
c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto legislativo n. 152 del 1999 , articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;
d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), articoli 27 e 29, e legge regionale 3 del 1999, articoli 131 e 132;
e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti - decreto legislativo n. 22 del 1997 , articoli 28 e 29, e legge regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;
f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 372 del 1999 , delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999 , nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.
Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999 . Essa, inoltre, deve descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del 1999 , nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 8
Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni interessati per trenta giorni.
2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore, l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo annuncio dell'avvenuto deposito.
Art. 9
Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma scritta, osservazioni alla Provincia.
2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.
3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il procedimento.
4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
Art. 10
Rilascio della autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia entro centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, è reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo territoriale nonché in relazione all'esercizio delle lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.
6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007.
7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'impianto.
8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto.
9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello sportello unico, o, in assenza di esso, direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.
10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 .
11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 11
Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti
1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 13
Poteri sostitutivi
1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).
Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
Art. 16
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 con le modalità ivi previste.
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999 , nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999 , la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) la tariffa sarà composta da:
a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;
a.2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.
3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano applicazione secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 372 del 1999 , fino al termine di cui all'articolo 10, comma 6.
2. Fino all'attivazione dello sportello unico, le domande per la autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).
4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge come modificato ai sensi del presente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.