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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Espandere area tit3 TITOLO III - MONITORAGGIO E CONTROLLI
Chiudere area tit4 TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 - Inventario delle principali emissioni e loro fonti
Art. 16 - Scambio di informazioni e sistema informativo
Art. 17 - Effetti transfrontalieri
Art. 18 - Formazione culturale e aggiornamento professionale
Art. 19 - Spese istruttorie e di controllo
Art. 20 - Norme finanziarie
Art. 21 - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

(sostituito articolo da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.
Art. 2

(sostituito articolo da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Ambito di applicazione e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel Titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 3

(già sostituito articolo da art. 4 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Autorità competente
1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.
2. Qualora un’istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d’intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 4

(sostituito articolo da art. 5 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito comma 2 da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l’omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.
3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.
Art. 5

(sostituito articolo da art. 6 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6

(sostituito articolo da art. 7 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è garantita l'unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.
2. Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
Art. 7

(sostituito articolo da art. 8 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere, sia in sede di domanda, sia in fase di pubblicizzazione delle risultanze delle verifiche ispettive, sia nelle comunicazioni relative ai controlli, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto e agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 8

(sostituito articolo da art. 9 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.
2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento.
3. La domanda e gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.
4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.
Art. 9

(sostituito articolo da art. 10 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.
Art. 10

(sostituito articolo da art. 11 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi modificato comma 6 da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Sito esternoPer il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l'autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.
3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall'autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.
4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.
5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ... per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 11

(sostituito articolo da art. 12 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle istallazioni
1. Per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale si conclude:
a) entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE);
b) entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.
TITOLO III
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12

(sostituito articolo da art. 13 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 , poi modificato comma 2 e abrogato comma 4 da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.
4. abrogato.
Art. 12 bis
Incidenti o imprevisti
1. Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 13

(sostituito articolo da art. 15 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi modificato comma 1 da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Poteri sostitutivi
1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ...
Art. 14

(modificato articolo da art. 16 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
abrogato Sito esterno.
Art. 16

(già sostituito articolo da art. 18 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. L'autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.
3. Nel quadro dell'attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 17

(sostituito articolo da art. 19 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.".
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 19

(sostituito articolo da art. 20 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 21

(sostituito articolo da art. 21 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Disposizioni finali
1. Le pubblicazioni nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28).

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