LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 4
(sostituito articolo da art. 5 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito comma 2 da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l’omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.
3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.