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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 12

(sostituito articolo da art. 13 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 , poi modificato comma 2 e abrogato comma 4 da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.
4. abrogato.

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