LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 14
(modificato articolo da art. 16 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.