LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 16
(già sostituito articolo da art. 18 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)
Scambio di informazioni e sistema informativo
1. La Regione, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. L'autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.
3. Nel quadro dell'attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.