LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 19
(sostituito articolo da art. 20 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.