LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 6
(sostituito articolo da art. 7 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)
Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è garantita l'unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.
2. Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.