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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 8

(sostituito articolo da art. 9 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.
2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento.
3. La domanda e gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.
4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.

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