LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 , CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
(modificato comma 2 da art. 43 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)
Norma transitoria
1. I procedimenti di cui alle disposizioni del Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le medesime disposizioni statali.
2. Le sanzioni previste dal Titolo I della presente legge si applicano agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 40
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista:
a) dal Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'articolo 29 e degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
b) dall'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2004 , convertito con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004 .
Art. 41
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 10 e l'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 42
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e con i proventi della quota integrativa dell'oblazione di cui all'articolo 31 della presente legge.
Art. 43
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.