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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, persegue la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale.
2. Le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attività urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono ispirate all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico presenti nella regione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 2, 32, 33 commi 1, 2 ,3 e 4, 34, commi 1 e 2 lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonchè del "principio di autonomia degli enti locali".

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