LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 25 luglio 2025, n. 5 L.R. 29 dicembre 2025, n. 11(prima modificato comma 2 da art. 39 L.R. 30 luglio 2013 n. 15, poi aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 33 L.R. 23 giugno 2017, n. 12, infine modificati commi 3 e 5 ed inserito comma 5 bis da art. 10 L.R. 25 luglio 2025, n. 5)
, acquisito mediante l’indizione di una conferenza di servizi semplificata
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, acquisito mediante l’indizione di una conferenza di servizi semplificata, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dal Comune utilizzando le quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive definiti in conformità al prezziario regionale. Qualora le quotazioni OMI non siano disponibili, trova applicazione la modalità di calcolo del valore venale di cui al comma 2 bis dell’articolo 21 della presente legge.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 2, 32, 33 commi 1, 2 ,3 e 4, 34, commi 1 e 2 lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonchè del "principio di autonomia degli enti locali".


