LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 25 luglio 2025, n. 5 L.R. 29 dicembre 2025, n. 11(prima aggiunto da art. 44 L.R. 30 luglio 2013 n. 15, poi modificati comma 1 e lett. a) e b) comma 2 da art. 35 L.R. 23 giugno 2017, n. 12), poi di nuovo modificato comma 1 da art. 73 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, poi aggiunto comma 4 bis da art. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14, infine modificati commi 1, 3, 4 e 4 bis da art. 10 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 2, 32, 33 commi 1, 2 ,3 e 4, 34, commi 1 e 2 lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonchè del "principio di autonomia degli enti locali".


