LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
(aggiunto da art. 46 L.R. 30 luglio 2013 n. 15, poi aggiunto comma 1 bis da art. 26 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 e successivamente sostituito da art. 12 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 2006, n. 7, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 2, 32, 33 commi 1, 2 ,3 e 4, 34, commi 1 e 2 lettera a), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 114, notificato il 20 dicembre 2004 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2004 in riferimento agli articoli 3, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l), 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonchè del "principio di autonomia degli enti locali".