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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (9)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 28 dicembre 2004

Art. 5
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia
1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica:
a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.
3. I Comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2002/91/CE.
4. I Comuni provvedono affinché:
a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1 , lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, primo e terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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