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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

Art. 2

(prima abrogata lettera j) da art. 77 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi sostituita lett. f) da art. 2 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni concernenti:
a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;
b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;
c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4;
d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;
f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti;
g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dall' articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto;
j) abrogata.
k) il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3; (2)
l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;
m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;
o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati; (3)
p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di attività e servizi che interessano il territorio di più Regioni, nonché per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali.
2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;
b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;
d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici di cui all' articolo 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
f) l’attuazione delle direttive dell’Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;
g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.
4. La Regione inoltre:
a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;
b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell' art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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