LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 28 dicembre 2004
Art. 45
Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993
1.
L'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste ARF) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli enti per la gestione dei parchi previsti dalle leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole) e 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi.
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il medesimo provvedimento è approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.
4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.
5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di cui al comma 4, la Regione può acquistare dagli stessi il materiale vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge del 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica).
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)."
.