LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 28
Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna, per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna il 14 settembre 2003 contribuisce con un finanziamento straordinario di Euro 1.000.000,00; l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, è disposta a valere sul Capitolo 48273 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17560 - Interventi per danni causati da eventi sismici.
2. Il finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, è finalizzato al ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati, localizzati nel territorio dei Comuni individuati con apposito provvedimento del presidente della Provincia di Bologna, nominato commissario delegato, dal presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3359 del 14 maggio 2004.
3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla concessione, all'impegno contabile e alla liquidazione del finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, in un'unica soluzione.