LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 56
Allineamento di termini
1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista all'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 quater e all'articolo 16, comma 2 quater della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).