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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 36
Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma"
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalità quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I diritti attinenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato. La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi della fondazione, in conformità a quanto stabilito nello statuto della stessa.
3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 è disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di 150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.

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