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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

Art. 34
Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a erogare, per l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna - AICER S.p.A., di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale), la somma di Euro 204.000,00 quale ricapitalizzazione della propria quota del capitale sociale, a valere sul Capitolo 70812 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.
2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Società per azioni in Società a responsabilità limitata, la Regione è autorizzata a partecipare a tale società a condizione che siano mantenute le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1990 e che sia mantenuta la maggioranza assoluta del capitale sociale da parte della Regione stessa e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), in conformità al principio stabilito dall'articolo 2, comma 3, della citata legge. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società. I diritti conseguenti alla proprietà del capitale sociale saranno esercitati dal presidente della Giunta regionale.

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